mercoledì 1 febbraio 2012

LO STALKING : CHI E'LO STALKER ?


Si é tanto parlato in questi ultimi tempi di un reato che, pur essendo da sempre esistito, ha ricevuto una disciplina legislativa solamente pochi anni fa: lo stalking, che in inglese, letteralmente significa "fare la posta", "appostarsi" e che si concretizza in una serie di atti insistenti, ossessivi e persecutori, posti in essere da un molestatore, che mirano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica per costringerla ad accettare un contatto intrusivo nella propria vita privata.
Per dar luogo alla fattispecie criminosa tali comportamenti persecutori devono concretizzarsi in un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducano, nella persona che le subisce, un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore
La Legge 23/4/2009 n.38 ha introdotto l’art. 612 bis c.p. “ATTI PERSECUTORI”: il nuovo reato é concepito come delitto contro la libertà morale con pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Il delitto, procedibile a querela, diventa perseguibile d’ufficio nelle ipotesi aggravate (es. se contro un minore o persona disabile)
Ma chi é il molestatore (detto stalker) visto da vicino? Si tratta solitamente di un uomo, anche se é in aumento lo stalking femminile, che non riesce ad accettare la decisione, presa dalla compagna, di troncare la relazione.
Sono state individuate cinque tipologie di base:
1) il "risentito", caratterizzato da rancori per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente (tipicamente un ex-partner di una relazione sentimentale);
2) il "bisognoso d'affetto", desideroso di convertire a relazione sentimentale un ordinario rapporto della quotidianità; insiste e fa pressione nella convinzione che prima o poi l'oggetto delle sue attenzioni si convincerà;
3) il "corteggiatore incompetente", che opera stalking in genere di breve durata, risulta opprimente ed invadente principalmente per "ignoranza" delle modalità relazionali;
4) il "respinto", rifiutato dalla vittima, caratterizzato dal voler contemporaneamente vendicarsi dell'affronto costituito dal rifiuto ed insieme riprovare ad allestire una relazione con la vittima stessa;
5) il "predatore", il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale, trae eccitazione dal riferire le sue mire a vittime che può rendere oggetto di caccia e possedere dopo avergli incusso paura.
A parte l'ultima tipologia si tratta, ordinariamente, di persone normali che di fronte al trauma dell'abbandono reagiscono in maniera anomala tormentando la loro vittima in maniera ossessiva per settimane, mesi e talvolta anni interi con conseguente compromissione del funzionamento sociale, lavorativo e psicologico. Sotto questo aspetto lo stalking si profila come un reato sui generis per via delle conseguenze gravi che subisce non solo la vittima ma anche il reo. Non é raro, infatti, che questi sviluppi una serie di disturbi psicologici o psichiatrici di varia entità legati all'ossessione ingenerata dal rifiuto dell'ex partner, fattore che mi fa seriamente riflettere sull'effettivo grado di imputabilità di molte persone.
Ma qual é il discrimine tra corteggiamento pressante e molestia assillante ? Non sempre é facile distinguere. Il legislatore richiede che i comportamenti molesti siano intrusivi, non richiesti, non voluti e non graditi, tali da creare disagio psicofisico e un ragionevole senso d’ansia o paura nella vittima per sé o per l’incolumità di altra persona legata da relazione affettiva o tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Fattori tutti difficilmente accertabili ed estremamente soggettivi. Si tratta, pertanto, di un reato molto difficile da provare e non soltanto per la relatività dei parametri che lo tipizzano ma anche per il numero oscuro che lo caratterizza e che rappresenta quella quota di casi che, in ogni tipo di reato, non finiscono nelle statistiche ufficiali perché non denunciati dalla vittima, non vengono scoperti o perché l'indiziato non viene condannato. Come in tutti gli illeciti commessi nel contesto familiare, infatti, anche in questo la vittima ha spesso serie difficoltà a sporgere denuncia per paura di ritorsioni o senso di colpa. Tuttavia, al contrario, la cifra riguardante questa fattispecie criminosa si presta anche ad essere sovrastimata e questo principalmente per il rischio di strumentalizzazione del reato laddove vi siano in corso, ad esempio, cause di separazione e diatribe coniugali per l'affidamento di figli.
A distanza di quasi tre anni dalla regolamentazione legislativa restano a mio parere ancora troppe zone d'ombra.

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